Art. 15 Legge Regione Veneto n. 23/2012

Riferimenti Normativi

Articolo 15  "Trasparenza"

1) tutte le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzion con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, hanno l'obbligo di rendere pubblico quanto percepito. 

2) Le persone giuridiche adempiono allìobbligo di cui al comma 1 medicante la pubblicazione sui propri siti internet dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento. 

3) Le persone fisiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante l'affissione nella sede in cui operano, negli spazi accessibili agli utenti, di un prospetto dal quale risulti quanto percepito, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento. 

4) La pubblicazione deve avere, in ogni caso, le caratteristiche della completezza, della facile accessibilità da parte degli utenti ed evidenziare in maniera adeguata quanto ricevuto dalla pubblica amministrazione. 

5) I soggetti che non adempiano o adempiano in modo parziale e/o difforme all'obbligo di cui ai commi 1,2,3,4, sono soggetti ad una diffida e ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 10 per cento e un massimo del 20 per cento di quanto percepito a titolo di finanziamento pubblico nell'ultimo anno. In caso di reiterazione, non possono piu essere destinatari di pubblici finanziamenti nè di convenzioni con la pubblica amministrazione. 

6) L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'azienda ULSS nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Le aziende ULSS introitano i relativi proventi.